Sono state ufficializzate le decisioni del giudice sportivo per la finale d'andata dei playoff.

Vediamo:

Il giudice sportivo, premesso che in occasione della gara disputate nel corso dell’andata della finale play-off i sostenitori della Società Catanzaro hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori. Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato un accendino nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Sezione: News / Data: Lun 25 maggio 2026 alle 17:10
Autore: Claudio Casati
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